CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato FOLENA
Norme in materia di pluralismo informatico
e di incentivazione della diffusione del software libero
Presentata il 20 marzo 2002
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2544
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge non si basa solo sulla volontà di improntare sempre più la nostra pubblica amministrazione a criteri di economicità e di funzionalità, come del resto prevede la Costituzione italiana.
La proposta di legge si basa su una convinzione culturale e politica assai più profonda: il free software o software libero che si propone di incentivare nella sua diffusione e nel suo utilizzo nel nostro Paese è una scelta strategica, tanto per garantire una indipendenza culturale ed economica del "sistema Italia" rispetto a poche imprese multinazionali monopoliste, quanto per garantire nella pratica una nuova democrazia trasparente e una nuova cittadinanza elettronica uguale per tutti gli italiani.
Non è possibile che oggi l'accesso digitale, le capacità creative dei singoli siano sottoposti a vincoli economici.
Incentivare l'adozione di software liberi è prima di tutto quindi una scelta di democrazia, di uguaglianza oltre le barriere culturali, simboliche ed economiche imposte dalle sole leggi di un mercato spesso selvaggio, che limita la partecipazione, l'accesso all'innovazione.
Free software e open source vogliono dire, prima di tutto, pluralismo e libertà di accesso - senza vincoli economici o culturali - alla società dell'informazione e alla rete INTERNET.
Free software e open source vogliono dire, prima di tutto, solidarietà di culture, capacità cooperativa, possibilità di collaborazione oltre la semplice voglia di immediato profitto.
Free software e open source vogliono dire, prima di tutto, incentivare una pratica di scambio e di diffusione di esperienze e di contenuti informatici tra singoli, tra pubbliche amministrazioni, tra realtà associative e culturali.
E' a partire da questi stessi princìpi e valori e proprio a conferma dell'affidabilità e dell'efficienza dei free software che le principali pubbliche amministrazioni della Francia e della Germania hanno adottato questa nuova politica di gestione e di utilizzo dei sistemi operativi e dei software liberi.
E' proprio per l'economicità, l'efficienza e le enormi potenzialità collaborative che diverse amministrazioni in Emilia Romagna e in Toscana stanno ormai riconvertendo i loro principali sistemi informatici utilizzando l'open source e il free software.
Pertanto, anche alla luce di esperienze straniere e italiane, credo sia ormai irrinunciabile avviare una politica specifica per incentivare l'utilizzo e la diffusione del free software, favorendo la cessione gratuita del software libero (articolo 1), come definito ai sensi dell'articolo 2 della presente proposta di legge.
La diffusione di sistemi operativi liberi andrà sostenuta attraverso obblighi precisi per la pubblica amministrazione, specifici incentivi per la ricerca, campagne ed iniziative delle istituzioni formative e dell'associazionismo (articoli 6, 7, 8). A tale fine è istituito un apposito fondo presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie (articolo 11).
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI GENERALI
Art. l.
(Finalità).
1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico,
garantendo ad ogni cittadino l'accessibilità e la libera
scelta di ogni piattaforma informatica, attraverso la
eliminazione di barriere create dalle differenze di
standard.
2. Sono favoriti la diffusione e lo sviluppo del
software libero, tenuto conto delle sue positive
ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e la
trasparenza del mercato, nonché sullo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica. La pubblica amministrazione, in
applicazione del principio costituzionale di buon andamento e
del principio di economicità dell'attività amministrativa, di
cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.
241, garantisce ed incentiva l'uso del software
libero.
3. Alla cessione gratuita del software libero non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 171-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito
dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si definiscono:
a) licenza di software libero: una licenza
di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore
elettronico, che renda possibile all'utente, oltre all'uso del
programma medesimo, la possibilità di accedere al codice
sorgente completo e il diritto di studiare le sue
funzionalità; il diritto di diffondere copie del programma e
del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al
codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il
programma ed il codice sorgente modificato;
b) software libero: ogni programma per elaboratore
elettronico distribuito con una licenza di software
libero;
c) programma per elaboratore a codice sorgente
aperto: ogni programma per elaboratore elettronico il cui
codice sorgente completo sia disponibile all'utente,
indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo;
d) software proprietario: un programma per
elaboratore, rilasciato con licenza d'uso che non soddisfi i
requisiti di cui alla lettera a);
e) formati di dati liberi: i formati di
salvataggio e di interscambio di dati informatici le cui
specifiche complete di implementazione siano note, a
disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per
tutti gli usi consentiti dalla legge; siano documentate in
modo completo e approfondito in modo che sia possibile
scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere o
scrivere dati in tali formati sfruttando le strutture e le
specifiche descritte nella documentazione; non siano presenti
restrizioni di alcun tipo all'uso di tali formati di dati.
Capo II
PORTABILITA', ACCESSIBILITA'
E SICUREZZA
Art. 3.
(Diritto allo sviluppo portabile).
1. Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e
utilizzare un software originale compatibile con gli
standard di comunicazione e con i formati di salvataggio
di un altro software, anche proprietario.
Art. 4.
(Documenti).
1. Chiunque, nell'ambito di una attività legalmente
riconosciuta, effettua la pubblicità di dati in formato
elettronico è tenuto a garantirne l'accessibilità, ricorrendo
a standard di comunicazione aperti e a formati
liberi.
2. Per la diffusione in formato elettronico di documenti
di cui debba essere garantita la pubblicità e per
l'adempimento mediante scambio di dati in forma elettronica
del diritto di accesso di cui al capo V della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, gli uffici della
pubblica amministrazione sono tenuti a rispettare l'obbligo di
cui al comma 1 del presente articolo sotto la responsabilità
del responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della
citata legge n. 241 del 1990.
3. Qualora si renda necessario, e solo in casi
eccezionali, l'uso di formati non liberi, la pubblica
amministrazione è tenuta a motivare analiticamente tale
esigenza, sotto la diretta responsabilità del responsabile del
procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, specificando i motivi per cui è impossibile convertire
gli stessi dati in formati liberi. La pubblica amministrazione
è altresì tenuta a rendere disponibile una versione il più
similare possibile agli stessi dati in formato libero.
Art. 5.
(Trattamento di dati personali o relativi
alla pubblica sicurezza).
1. Chiunque effettua il trattamento di dati personali
mediante l'ausilio di mezzi elettronici, ai sensi della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, o di
dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati
può comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto
ad utilizzare software a sorgente aperto.
2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore
elettronico utilizzati dalla pubblica amministrazione per il
trattamento di dati personali e sensibili ai sensi della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, devono
essere conservati dalla stessa pubblica amministrazione al
fine di consentire verifiche sul controllo degli
standard di sicurezza.
3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del
codice sorgente dei software utilizzati nell'ambito del
trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi
elettronici rientrano nelle informazioni da rendere
all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
Capo III
SOFTWARE LIBERO
Art. 6.
(Obblighi della pubblica amministrazione).
1. La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare,
nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico
dei quali possieda il codice sorgente.
2. La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi
per elaboratore elettronico necessari alla propria attività,
privilegia programmi appartenenti alla categoria del
software libero o, in alternativa, programmi a codice
sorgente aperto. In tale ultimo caso, il fornitore deve
consentire la modificabilità del codice sorgente senza costi
aggiuntivi per l'amministrazione.
3. La pubblica amministrazione che intenda avvalersi di un
software non libero, deve motivare analiticamente la
ragione della scelta.
4. Della eventuale maggiore spesa derivante dalla scelta
non appropriata di programmi diversi da quelli di cui al comma
2 del presente articolo, risponde patrimonialmente il
responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 7.
(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo).
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca elabora annualmente un programma di ricerca specifico
sul software libero per progetti di ricerca da parte di
enti pubblici o privati finalizzati allo sviluppo di programmi
per elaboratore, previo rilascio della licenza di
software libero.
Art. 8.
(Istruzione scolastica).
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle
istituzioni scolastiche, provvede a garantire l'attuazione
delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito
delle scuole di ogni ordine e grado nonché a modificare i
programmi didattici ai fini della progressiva
informatizzazione.
2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
riconoscono il particolare valore formativo del software
libero e privilegiano il suo uso nell'insegnamento.
Capo IV
FINANZIAMENTO E DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 9.
(Regolamenti di attuazione).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
di concerto con i Ministri competenti, adotta i relativi
regolamenti di attuazione.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1, il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie adotta un regolamento recante la
definizione dei criteri per l'impiego ottimale del
software libero nella pubblica amministrazione nonché
dei programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti
in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva
adozione di soluzioni di software libero, da parte delle
amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli
enti pubblici non economici nazionali.
3. I regolamenti di cui al presente articolo non devono
comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 10.
(Norma transitoria).
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la pubblica amministrazione è tenuta ad
adeguare le proprie strutture e i propri programmi di
formazione del personale alle finalità di cui all'articolo 1.
La pubblica amministrazione è tenuta, altresì, a dare
attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5,
rispettivamente, entro sei mesi ed entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. E' istituito un apposito gruppo di lavoro, formato dai
rappresentanti dei Ministeri interessati con il compito di
monitorare l'attuazione della presente legge nel corso dei
primi tre anni dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 11.
(Fondo per la diffusione del software libero e
disposizioni finanziarie).
1. Al fine di sviluppare programmi pubblici per la
diffusione ed il sostegno del software libero e delle
relative modalità organizzative è istituito un apposito fondo
presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
denominato "Fondo per la diffusione del software
libero".
2. Al Fondo possono accedere associazioni riconosciute,
istituiti di formazione pubblici ed enti pubblici, anche non
economici, previa presentazione di apposita domanda corredata
da un progetto avente le finalità di cui alla presente
legge.
3. Con decreto del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, fino a esaurimento delle risorse del Fondo e
comunque per importi complessivi non superiori a 100 mila euro
per singolo progetto, i progetti di cui al comma 2 sono
finanziati per un massimo del 70 per cento dell'importo
complessivo del progetto stesso. Ai fini del finanziamento, i
progetti presentati sono inseriti in una apposita graduatoria,
redatta sulla base dei seguenti criteri: ordine temporale
delle domande, efficacia e trasparenza degli interventi
proposti, numero dei soggetti coinvolti.
4. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie è
autorizzato a dotarsi degli strumenti tecnici e operativi
necessari per la istituzione e la gestione del Fondo nonché
per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal presente
articolo. A tale scopo è destinato il 3 per cento delle
risorse annue del Fondo.
5. Il Fondo è costituito tramite prelievo del 5 per cento
delle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, destinate
all'assegnazione, alla ripartizione e alla gestione delle
quote necessarie per i progetti relativi al piano per
l'e-government.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.