Decreto n. 2001-737 del 22 agosto 2001
(J.O. Numéro 194 du 23 Août 2001 page 13509)
Recante: creazione dell'Agenzia per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'amministrazione.
Il Primo ministro,
Vista la Costituzione, in particolare l'articolo 37;
Visto il parere del comitato tecnico paritetico dei servizi del Primo Ministro datato 5 luglio 2001,
Decreta:
Art. 1.
1. È creata per una durata di tre anni a partire dalla pubblicazione del presente decreto, una Agenzia per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'amministrazione (ATICA), posta sotto l'autorità del Primo ministro.
Art. 2.
1. L'Agenzia identifica i bisogni comuni dei servizi pubblici in materie di equipaggiamento informatico e di software. Recensisce l'offerta in materie di soluzioni tecniche e di standard. A questo scopo, consulta i fornitori e partecipa, secondo la necessita, alle camere delle professioni di pertinenza.
2. Può essere incaricata, a richiesta del Primo ministro o di un altro ministro, di assicurare la valutazione tecnica dell'utilizzazione che è fatta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in un dato settore.
Art. 3.
1. L'Agenzia sovrintende alla armonizzazione degli standard tecnici e propone delle soluzioni tecniche comuni. Al fine di favorire l'interoperatività fra sistemi di informazione emette delle raccomandazioni in vista della costrizione di un quadro comune, includente standard o profili di standard. Così come dei referenziali (?) Queste raccomandazioni sono pubblicate sul sito internet dell'Agenzia e regolarmente esaminate dal comitato interministeriale per la riforma dello Stato.
2. L'Agenzia incoraggia le amministrazioni a utilizzare software liberi e standard aperti. Facilita il ricorso ai progiciels (?).
Art. 4.
1. L'Agenzia fornisce appoggio alle amministrazioni per concepire e sviluppare i loro progetti tecnici, contribuisce ad assicurare il coordinamento di questi progetti e favorisce il trasferimento di competenze e di abilità. Elabora modelli di quaderni di carico.
2. L'Agenzia apporta il suo contributo alla politica messa in atto dal ministro competente per la riforma dello Stato per sviluppare l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle amministrazioni dello Stato. Partecipa, in particolare con la delegazione ministeriale alla riforma dello Stato, alle azioni di formazioni dei funzionari pubblici a queste tecnologie e si occupa, in particolare, dello sviluppo delle competenze tecniche e della maestranza d'opera. Può emettere raccomandazioni sul contenuto di formazione tecnica e sui programmi degli esami professionali e dei concorsi organizzati per il reclutamento di funzionari pubblici incaricati dei sistemi di informazione e di comunicazione.
Art. 5.
1. L'Agenzia partecipa all'animazione della rete degli incaricati di missioni per le nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni presso i prefetti regionali.
Art. 6.
1. L'Agenzia si fa carico dei progetti di natura interministeriale che le sono affidati dal Primo ministro.
Art. 7.
1. L'Agenzia assicura la diffusione regolare d'informazione tecnica presso le amministrazioni. Informa il pubblico, particolarmente per mezzo del suo sito internet, sulle scelte tecniche operate dall'amministrazione
Art. 8.
1. L'Agenzia può partecipare in qualità di esperto ai lavori organizzati nelle differenti camere che trattano di questioni concernenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'amministrazione.
2. Può partecipare a tutte le azioni di cooperazione internazionale e sollecitare scambi di esperienze con le amministrazioni degli stati stranieri, come con i servizi della Commissione delle Comunità europee sulle questioni rilevanti di sua competenza.
Art. 9.
1. Per il compimento degli incarichi definiti nei precedenti articoli, l'Agenzia tiene in particolare considerazione le esigenze tendenti : - alla sicurezza dei sistemi di informazione; - alla protezione dei dati personali detenuti e trattati dalle amministrazioni sotto forma elettronica ; - alla interoperatività, da un lato fra i sistemi di informazione delle amministrazioni dello Stato e, d'altro lato, fra questi sistemi e quelli utilizzati dagli utenti e dagli altri enti pubblici; - alla semplicità dei servizi in linea destinati al pubblico; - alla accessibilità delle informazioni a tutti i naviganti internet, in particolare i portatori di handicap, i non vedenti, i mal vedenti o i non udenti.
2. A questo fine, fa richiesta al segretario generale della difesa nazionale, alla commissione per la semplificazione amministrativa, alla delegazione interministeriale per la riforma dello stato e ai ministeri interessati.
Art. 10.
1. Il direttore dell'Agenzia per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'amministrazione è nominato per decreto del Primo ministro.
2. Il direttore dell'Agenzia presiede un comitato scientifico composto di personalità scelte in ragione delle loro competenze nel campo delle tecnologie dell'informazione che assiste l'Agenzia. Contribuisce in particolare, alla valutazione dello stato dell'arte delle sue evoluzioni prevedibili. I suoi membri sono nominati per decisione del Primo ministro.
3. Un consiglio di indirizzo la cui composizione è fissata per decisione del Primo ministro è al quale partecipano rappresentanti dei ministeri, delle collettività locali e degli organismi regolati dal codice della sicurezza sociale, rende un parere sul programma di lavoro dell'Agenzia. Può emettere delle raccomandazioni sulle azioni da condurre, in particolare nel campo del software e della interoperatività dei sistemi.
Art. 11.
1. Il decreto n. 98-751 del 27 agosto 1998 recante : creazione della missione interministeriale di supporto tecnico per lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è abrogato.
Art. 12.
1. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.
Perfezionato in Parigi, il 22 agosto 2001.